1. È concessa la cittadinanza italiana, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ai cittadini somali che hanno frequentato le Accademie militari e le Scuole ufficiali italiane, che ne fanno specifica richiesta.
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 1:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.
1. Il decreto di cui all'articolo 1 non ha effetto nel caso in cui la persona a cui si riferisce non presti, entro sei mesi dalla notifica dello stesso decreto, giuramento di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato italiano.
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia.